Incentivi fiscali

Bonus edilizi per lavori eseguiti su edifici esistenti

È ampio il pacchetto dei bonus edilizi spettanti a fronte di lavori eseguiti su edifici esistenti. Si va dal superbonus 110% al bonus facciate 60%; dal bonus ristrutturazione 50% all’Ecobonus 50% – 65%; dal bonus mobili 50% al bonus verde 36% ed infine al Sismabonus 50% – 85%.

La Legge di Bilancio 2022 ha definito per taluni bonus dei nuovi termini di scadenza che oscillano tra il 2022 e il 2025 previa nuove revisioni.

SuperBonus 110%

Il Superbonus 110% è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2021 (n.77/2021) fino al 30 giugno 2022 portando con sé diverse novità (nuovi interventi e soggetti beneficiari) e successivamente dalla legge Bilancio 2022 con scadenza differente a seconda dei tipi d’interventi e dei diversi richiedenti.

La detrazione in origine spettava per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ma per effetto di successive modifiche normative il Superbonus è stato esteso al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari a patto che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Per gli interventi effettuati su condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche è confermata nel 2023 e continua anche i due anni successivi ma si riduce al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Mentre per gli interventi effettuati da IACP e Cooperative a proprietà indivisa la scadenza è 31 dicembre 2023 ove alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Infine proroga al 2025 per gli interventi effettuati in aree terremotate.

COME FUNZIONA

Il Superbonus 110% è un incentivo introdotto dal Decreto Rilancio che consente ai beneficiari di effettuare lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico in pratica senza aver alcun tipo di costo. Grazie a questo incentivo i beneficiari che eseguono lavori di ristrutturazione dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2022 (in alcuni casi fino al 2023 e al 2025 per gli interventi effettuati in aree terremotatepossono contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi. Il Superbonus si può applicare a non più di due immobili di proprietà.

Si possono detrarre anche le spese necessarie alla realizzazione dei lavori (costi di progettazione, smaltimento, onorari dei professionisti e le perizie). Coloro che non vogliono utilizzare il credito d’imposta, possono scegliere tra altre due opzioni: lo sconto in fattura o la cessione del credito a un soggetto terzo realizzando i lavori a costo zero.

GLI INTERVENTI AMMESSI

Rientrano nell’Ecobonus gli interventi trainanti e trainati. I secondi ne hanno diritto solo se realizzati contestualmente ad almeno uno dei seguenti interventi trainanti:

  • Isolamento termico(o cappotto termico) delle “superfici opache verticali, orizzontali e inclinate” su più del 25% della “superficie disperdente lorda dell’edificio.
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici e sugli immobili unifamiliari, o su unità indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi di riscaldamento centralizzati (ad esempio, a pompa di calore e a condensazione), raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria.

Gli interventi di riqualificazione energetica, detti trainati, sono elencati nell’art. 14 del decreto legge 63/2013, convertito dalla legge 63/2013. Tra questi: la sostituzione degli infissi e l’installazione di schermature solari; installazione di micro-generatori per la fornitura di energia; l’installazione di impianti per la ricarica di veicoli elettrici con un tetto massimo di spesa di 3mila euro; la demolizione e ricostruzione di un immobile purché i lavori assicurino un miglioramento delle prestazioni energetiche rispetto al vecchio edificio.

Per il Sismabonus, gli interventi trainanti (art. 16, DL 63/2013) sono: lavori antisismici generici; interventi per la riduzione del rischio sismico di una o due classi; interventi di riduzione del rischio sismico di una o due classi effettuati sulle parti comuni di condomini o similari; demolizione e ricostruzione di edifici effettuate da imprese edilizie e rivenduti entro 18 mesi.

CHI NE HA DIRITTO

I beneficiari che possono usufruire dell’agevolazione sono: i condomìni; le persone fisiche; gli istituti autonomi case popolari; le onlus, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore; le cooperative “di abitazione a proprietà indivisa”; le società sportive dilettantistiche ma esclusivamente per il rifacimento degli spogliatoi. Il bonus è valido per prime e seconde case in condominio, all’interno di edifici plurifamiliari (ma con ingresso indipendente) e unifamiliari. Sono esclusi gli immobili di lusso (categorie catastali: A/1, abitazioni signorili; A/8, ville; A/9, palazzi di pregio storico e castelli).

COME RICEVERE IL SUPERBONUS

Per accedere al Superbonus, a fine lavori, la classe energetica dell’immobile deve essere più alta di due classi.  Si riceve sotto forma di credito d’imposta da detrarre in cinque anni e in cinque quote di pari importo. In alternativa, si ottiene tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito. Entrambe le soluzioni consentono di realizzare i lavori praticamente a costo zero. Per quanto riguarda il Sismabonus, se il credito viene ceduto a un’assicurazione e, contestualmente si stipula una polizza contro il rischio di calamità, si può detrarre il 90% del costo della polizza.

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BONUS RISTRUTTURAZIONE

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del DPR 917/86 e consiste in una detrazione pari al 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

A partire dalla Legge di Bilancio del 2012 fino al 2022 è stata elevata la detrazione al 50% e con il limite massimo di spesa pari a 96.000 euro con termine ultimo il 31 dicembre 2024. Pertanto, fatte salve proroghe, l’agevolazione scenderà al 36%. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Le spese ammesse al bonus ristrutturazioni sono: interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto; lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche; interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico; interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici; interventi per l’adozione di misure antisismiche come opere per la messa in sicurezza statica; interventi di bonifica dall’amianto e opere per evitare gli infortuni domestici; riparazione di impianti per la sicurezza domestica; installazione di apparecchi di rilevazione di gas; monitoraggio di vetri anti-infortunio; installazione corrimano; sostituzione di porte interne.

L’agevolazione è rivolta ai contribuenti soggetti all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, che sostengono le spese di ristrutturazione. Tra gli altri riguarda: i proprietari degli immobili oggetto dell’intervento; i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili; gli inquilini; il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado); il convivente more uxorio (per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016).

La casa è un bene prezioso, lo sappiamo bene! Per questo crediamo che una ristrutturazione deve essere effettuata a regola d’arte e durare a lungo. Ciò richiede professionalità e attenzione in ogni fase del lavoro.

ECOBONUS

L’agevolazione consiste in una detrazione fiscale concessa nel caso di interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte IRPEF o IRES (normalmente variano dal 50% all’85% in base alla tipologia del lavoro e dell’immobile) da ripartire in dieci rate annuali di pari importo.

Dal 2020 con il Decreto Rilancio (DL 34/2020) si è introdotto il cosiddetto Superbonus, con le agevolazioni che possono arrivare al 110% (Super Ecobonus o Ecobonus 110%) e avere una detrazione suddivisa nell’arco di cinque anni. La Legge Bilancio 2022 ha prorogato la scadenza al 31 dicembre 2024.

La sezione che riguarda specificamente la maxi agevolazione per l’edilizia è contenuta nell’art. 119, e si parla di interventi agevolati al 110% per:

  • Isolamento termico superfici opache verticali, orizzontali e inclinate;
  • Materiali isolanti in rispetto ai criteri minimi ambientali;
  • Impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda;
  • Impianti a pompa di calore e condensazione;
  • Impianti ibridi o geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici;
  • Miglioramento di almeno 2 classi energetiche da dimostrare attraverso l’APE;
  • Installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Si tratta quindi di interventi di efficientamento energetico, che normalmente rientrerebbero nell’Ecobonus. Per questo il Superbonus è detto anche Ecobonus 110%.

Inoltre il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di fruire della detrazione scegliendo tra due modalità con:

  • cessione del credito: prevede che il contribuente ceda il credito d’imposta maturato in cambio del pagamento. Il credito può essere ceduto alla banca, a un’impresa di assicurazione o all’azienda che ha effettuato i lavori;
  • sconto in fattura: consente al contribuente di beneficiare immediatamente del bonus ed è responsabilità del venditore applicare lo sconto.

Possibilità, questa, prevista anche per il Bonus Ristrutturazioni, il Sismabonus e per gli interventi agevolabili al 110%.

L’Ecobonus è riconosciuto per specifiche tipologie di lavori, chiamate “ordinarie” che vedono, per i lavori di riqualificazione energetica, agevolazioni pari al 65% e al 50%, volti al risparmio energetico. Di seguito l’elenco dei lavori ammessi dall’Ecobonus al 65%:

  • riqualificazione energetica globale;
  • interventi di coibentazione di strutture opache come coperture e pavimenti;
  • Installazione di collettori solari termici;
  • installazione sistemi di termoregolazione evoluti per interventi di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria;
  • montaggio di caldaie a condensazione;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione con pompe di calore ad alta efficienza;
  • installazione di microgeneratori;
  • sostituzione di uno scaldacqua tradizionale con uno a pompa di calore;
  • sistemi di building automation;

Mentre l’elenco delle spese dell’Ecobonus al 50% abbiamo:

  • sostituzione di finestre con infissi annessi;
  • schermature solari;
  • caldaie a biomassa;
  • caldaie a condensazione purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% e se dotate di una termoregolazione evoluta appartenente alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

BONUS FACCIATE

La detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, passa dal 90 % al 60% fino al 31 dicembre 2022 e consiste in interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A (carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale) e (totalmente o parzialmente edificate) ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o, come indicato nella circolare n. 2/E/2020.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Compresi anche quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. In particolare, sono esclusi gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, tranne quelle visibili dalla strada.

Negli interventi che influiscono dal punto di vista dell’efficienza energetica o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008.

In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018. In questi casi, i lavori saranno soggetti ai controlli dell’Enea che, sulla base delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione, valuterà sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

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SISMABONUS

Il Sismabonus ha l’obiettivo di incentivare la riqualificazione di tutti gli immobili che si trovino attualmente in zone sismiche appartenenti ai gruppi 1,2, o 3 e contestualmente fare prevenzione e mettere in sicurezza le abitazioni esistenti.

Difatti tale misura è stata introdotta come corollario accessorio del Bonus relativo alle ristrutturazioni, quest’ultimo già esistente e facente parte del Testo Unico riguardante le imposte sui redditi. E proprio in virtù della crescente attenzione riservata ad abitazioni ed edifici soggetti a potenziale pericolo sismico, che nel decreto legge n.63/2013 è stata inclusa la misura nota come Sismabonus. Tali norme rappresentano uno sviluppo di quanto previsto tra gli interventi di recupero alla lett. i dell’art.16-bis D.P.R. n. 917/1986.

Il Sismabonus rientra anche nel Superbonus come intervento trainante e può essere oggetto dell’opzione cessione/sconto in fattura di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio. Mentre in base all’art. 119 del DL 34/2020 l’aliquota si eleva al 110% per edifici unifamiliari, per condomini e, in ultima istanza, per edifici sino a 4 unità immobiliari di proprietà dello stesso soggetto.

Per beneficiarne, gli interventi devono migliorare la prestazione sismica dell’edificio, la quale deve essere dimostrata attraverso le asseverazioni ante e post-intervento.

Gli interventi incentivati dal Super Sismabonus sono gli stessi incentivati dal Sismabonus, con l’aggiunta di due tipologie: l’installazione di impianti fotovoltaici e l’acquisto di accumulatori e colonnine ricarica per auto elettriche. Sarà possibile usufruire di tale detrazione fino al 31 dicembre 2024 previa successiva proroga.

L’aliquota della detrazione varia dal 50 all’85% in base al tipo di intervento fatto su edifici singoli o condomini. Infatti, la detrazione prevista si attesa al 50% ripartita in 5 anni con quote annuali di pari importo per interventi che non apportano miglioramenti di classe sismica. La percentuale può aumentare sino al 70% laddove gli interventi effettuati apportano miglioramenti di una classe sismica e fino al 75% nel caso gli stessi siano riservati agli edifici condominiali. Mentre se gli interventi antisismici apportano miglioramenti di due classi sismiche la detrazione sarà dell’80% o dell’85% qualora siano destinati ad ambienti condominiali.

Il massimo importo detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare ed è cumulabile con i tetti massimi dell’Ecobonus. L’importo aumenta fino 136.000,00 euro per unità immobiliare in caso di condominio e la detrazione viene ripartita in 10 anni.

Gli interventi, generalmente, riguardano la demolizione e ricostruzione totale, il miglioramento strutturale preesistente (senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati dalla norma) e la riparazione dei singoli elementi strutturali (ad esempio, migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti).

Al fine di poter usufruire della detrazione si potrà scegliere liberamente tra: detrazione diretta; sconto in fattura; cessione del credito; polizza assicurativa catastrofale.

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BONUS MOBILI

Si può beneficiare, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni e lavasciuga, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, di una detrazione Irpef del 50%.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo pari a 16.000 euro nel 2021, scende a 10.000 euro nel 2022 e a 5.000 euro nel 2023 e nel 2024.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di spesa va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
L’incentivo sarà fruibile fino al 2024. Infine, il Bonus Mobili rimane escluso (così come il Bonus Verde) dalla possibilità di scegliere cessione del credito e sconto in fattura.

BONUS VERDE

Il bonus verde consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. L’agevolazione comprende anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all’esecuzione di questi interventi.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Per cui, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale). La sua durata è stata prorogata fino al 2024 dalla Legge di Bilancio 2022.

PROROGA 2021

Legge di Bilancio 2021 (n.77/2021) ha ampliato il Superbonus 110% a nuovi interventi e soggetti beneficiari. Difatti non ha solo inciso sulla durata delle detrazioni fiscali, ma ha portato con sé diverse novità.

Le modifiche, in materia di semplificazioni, apportate all’articolo 119 del Decreto Legge n.34/2020, il cosiddetto Decreto Rilancio, che ha introdotto la disciplina del Superbonus 110, riguardano: gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; l’estensione dei benefici del Superbonus 110 alle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, ossia collegi, convitti, educandati, ricovi, orfanotrofi, seminari, conventi, caserme, case di cura e ospedali; novità sulla comunicazione CILA di inizio dei lavori, la presentazione della CILA semplificata consentirà l’avvio dei lavori per i quali non serve più l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile; deroga distanze del cappotto termico; cambio di residenza (30 mesi di tempo, e non 18 mesi).

L’agevolazione scade il 30 giugno 2022. Ma, questo è vero in linea di massima poiché sono previste delle distinzioni, nello specifico: i condomìni hanno tempo fino al 31 dicembre 2022 e le case popolari hanno tempo fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro giugno 2022 e 2023 rispettivamente sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento.

NOVITÀ BONUS EDILIZI 2022

In dettagliato le novità sui bonus edilizi introdotte con la Legge di Bilancio 2022, con il Decreto Sostegni Ter e con il Decreto Superbonus.

Il Decreto antifrode (n.157/2021) definisce le misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi.

La Legge Bilancio 2022 apporta modifiche agli articoli 119 -121 e 122 bis del Decreto Rilancio (n. 34/2020) in relazione al Superbonus 110 % il quale viene confermato ma con alcune modifiche che riguarderanno la tipologia di interventi, i beneficiari, l’aliquota fiscale che in taluni casi si abbasserà e i termini di scadenza.

Contestualmente, è stata prorogata anche la possibilità di avvalersi delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito. Al riguardo, è stato inoltre precisato che, per tutti i bonus edilizi, rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici. È stata introdotta una detrazione del 75% cedibile per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

È stata introdotta la possibilità che le unità site all’interno dei condomini possano ultimare i lavori cosiddetti “trainati” in linea con le stesse scadenze che il condominio avrà sui lavori delle parti comuni. Viene esteso il termine al 31 dicembre 2023 anche per gli interventi trainati che prevedono l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e le colonnine per le ricariche delle auto elettriche. È stato introdotto il prezzario DEI anche per i bonus ordinari.

Viene ripreso quanto contenuto nel Decreto Antifrode (Decreto Legge n. 157/2021), che di fatto viene abrogato mantenendo validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo (fino al 31 dicembre 2021) e non sarà applicato ai lavori sotto i 10.000 euro. Nella Legge di Bilancio, si confermano le proroghe per ecobonus, sismabonus, bonus mobili e bonus verde. Prorogato anche in bonus facciate ma cambia la riduzione dell’aliquota che dal 90% passa al 60%.

Il Decreto Sostegni Ter interviene sui bonus edilizi energetici con una nuova norma di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. La norma prevede che il credito d’imposta possa essere ceduto una sola volta, senza quindi successive cessioni. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. La norma è stata poi modificata dal successivo Decreto Superbonus 2022.

Il Decreto Superbonus 2022 contiene misure per il contrasto alle frodi fiscali nell’ambito della cessione dei crediti in materia edilizia. Inizialmente previste dal Decreto Legge n.157 del 2021, poi riprese nella Legge di Bilancio 2022 e nel Decreto Sostegni Ter.

La nuova legge prevede, principalmente, la possibilità di due cessioni del credito oltre la prima (anche nel caso dello sconto in fattura), per gli interventi relativi alle spese legate al Superbonus 110 %, al bonus facciate e agli interventi di efficientamento energetico, da effettuarsi verso Istituti bancari, finanziari o assicurativi. Nello specifico, la misura modifica le novità in materia introdotte nel Sostegni Ter, in cui erano state escluse ipotesi di cessione del credito successive alla prima.

È prevista una reclusione da 2 a 5 anni e da 50.000 fino a 100.000 euro di multa per i tecnici abilitati che, nelle asseverazioni relative a Superbonus 110 %, cessione dei crediti o sconti in fattura, dichiarano informazioni false o omettano di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla sua effettiva realizzazione. Lo stesso trattamento vale per coloro che attestano falsamente la congruità delle spese.

Il Governo prevede, inoltre, che al credito sia attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, da applicarsi alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Cambiano i tempi sull’utilizzo dei crediti d’imposta riguardanti le cessioni dei crediti o gli sconti in fattura, nel caso di sequestro penale. Viene ritoccata la normativa sulle polizze assicurative obbligatorie per l’eventuale risarcimento dei danni.

Cambia l’articolo 316-bis del Codice Penale, che punirà le malversazioni di erogazioni pubbliche e non più “a danno dello Stato”. L’articolo 2 del Decreto Superbonus 2022 tratta, infatti, delle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche.

A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022 è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia in riferimento all’energia elettrica
immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato; e gli impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

Aggiornato al 01/03/2022.